Regolamento›Capo II
Art. 12
In vigore dal 27 nov 1941
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto anche al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-12