RegolamentoCapo II

Art. 10

In vigore dal 27 nov 1941
Quando il proprietario intenda valersi della facoltà attribuitagli dal 2° comma dell'art. 183 della legge, deve darne avviso all'esercente del servizio con lettera raccomandata o atto d'ufficiale giudiziario due mesi prima dell'inizio dei lavori, avendo cura d'inviare il progetto delle opere da eseguire. In caso di dissenso tra le parti circa la coesistenza della servitù con le opere da eseguire decide definitivamente l'Amministrazione postale telegrafica o l'Azienda di Stato, a seconda dei casi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-10

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