RegolamentoCapo II

Art. 6

In vigore dal 27 nov 1941
L'esercente il servizio telefonico o telegrafico pubblico deve, prima di iniziare la procedura per l'imposizione della servitù, richiedere direttamente all'Ufficio del genio civile il suo intervento per l'esperimento di un accordo bonario. A tal uopo l'esercente il servizio rimetterà all'Ufficio del genio civile un piano di massima del lavoro, corredato di un progetto grafico rudimentale in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio di fili, cavi e impianti telefonici o telegrafici sotto o sulla proprietà altrui, e dell'indicazione dell'indennità che si offre al proprietario. L'Ufficio del genio civile comunica l'offerta dell'esercente al proprietario il quale può fare controproposte di indennità, corredandole della dimostrazione dell'effettiva diminuzione del valore del fondo, in relazione all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-6

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