Regolamento›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 27 nov 1941
Il personale, comunque alle dipendenze del concessionario, del servizio telefonico o telegrafico pubblico, deve essere di nazionalità italiana e di razza ariana.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-5