Regolamento›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 27 nov 1941
La proprietà pubblica e la proprietà altrui interrompono la continuità del fondo o la contiguità di più fondi agli effetti dell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ai sensi dell'art. 166 della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-2