Regolamento›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 27 nov 1941
Regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni
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Chiunque intenda valersi della facoltà prevista dall'articolo 166, 1° capoverso, della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, numero 645, che nel presente regolamento verrà indicata con la parola «legge» senz'altro riferimento, deve darne avviso per mezzo di lettera raccomandata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, quando trattasi di servizio telefonico e alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi quando trattasi di servizio telegrafico.
Le predette Amministrazioni potranno in ogni caso ordinare un sopraluogo allo scopo di accertare l'esistenza delle condizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-1