RegolamentoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 27 nov 1941
Parti dello stesso fondo o di fondi contigui dello stesso proprietario si considerano continui agli effetti del 1° capoverso dell'art. 166 della legge, semprechè risultino uniti da opere permanenti appartenenti al proprietario medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-3

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