RegolamentoCapo II

Art. 13

In vigore dal 27 nov 1941
Quando la servitù non risulti imposta con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 181 e seguenti della legge, e gli accordi intervenuti col proprietario del fondo contemplino eventualmente che, in caso di spostamento degli impianti richiesto dal proprietario stesso, le spese relative facciano carico all'esercente, queste dovranno ripartirsi fra gli utenti degli impianti, proporzionalmente al numero delle rispettive condutture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo