Regolamento›Capo II
Art. 13
In vigore dal 27 nov 1941
Quando la servitù non risulti imposta con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 181 e seguenti della legge, e gli accordi intervenuti col proprietario del fondo contemplino eventualmente che, in caso di spostamento degli impianti richiesto dal proprietario stesso, le spese relative facciano carico all'esercente, queste dovranno ripartirsi fra gli utenti degli impianti, proporzionalmente al numero delle rispettive condutture.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-13