Regolamento›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 27 nov 1941
Le Amministrazioni statali civili che hanno necessità di avvalersi di comunicazioni telegrafiche per esclusivo uso dei propri servizi devono farne richiesta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale comunica alle Amministrazioni richiedenti le deliberazioni adottate e le norme da osservarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-18