Art. 18
RegolamentoTitolo II

Art. 18

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In vigore dal 27 nov 1941
Le Amministrazioni statali civili che hanno necessità di avvalersi di comunicazioni telegrafiche per esclusivo uso dei propri servizi devono farne richiesta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale comunica alle Amministrazioni richiedenti le deliberazioni adottate e le norme da osservarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-18