Art. 12
RegolamentoCapo II

Art. 12

18 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto anche al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito. Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-12