Regolamento›Capo II
Art. 12
18 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto anche al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-12