RegolamentoSez. III

Art. 127

In vigore dal 27 nov 1941
Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono, l'ufficio telegrafico invierà, a mezzo posta in franchigia, al domicilio degli abbonati, i telegrammi ricevuti e le copie dei telegrammi trasmessi. A richiesta degli interessati i telegrammi dovranno essere recapitati a mezzo fattorino dopo la dettatura fonica. La fornitura all'esercente il servizio dei moduli per la scritturazione dei telegrammi in partenza è a carico dell'Amministrazione telegrafica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-127

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