Regolamento›Sez. III
Art. 127
In vigore dal 27 nov 1941
Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono, l'ufficio telegrafico invierà, a mezzo posta in franchigia, al domicilio degli abbonati, i telegrammi ricevuti e le copie dei telegrammi trasmessi.
A richiesta degli interessati i telegrammi dovranno essere recapitati a mezzo fattorino dopo la dettatura fonica.
La fornitura all'esercente il servizio dei moduli per la scritturazione dei telegrammi in partenza è a carico dell'Amministrazione telegrafica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-127