Regolamento

Art. 132

In vigore dal 27 nov 1941
La commissione telefonica non può contenere un numero di parole superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale numero telefonico che il mittente ritenga opportuno comunicare al destinatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-132

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Art. 132 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo