Art. 132
Regolamento

Art. 132

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In vigore dal 27 nov 1941
La commissione telefonica non può contenere un numero di parole superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale numero telefonico che il mittente ritenga opportuno comunicare al destinatario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-132