Regolamento

Art. 131

In vigore dal 27 nov 1941
Il mittente della commissione ne comunica il testo per telefono alla centrale interurbana dal domicilio, se abbonato, o da un ufficio di accettazione. Il testo della commissione deve avere carattere prettamente privato ed essere espresso in modo tale da non poter dar luogo a dubbi ed equivoci da parte del personale che dovrà curarne la trasmissione; deve essere redatto in lingua italiana; eccezionalmente è ammesso il testo in una lingua estera espressamente consentita. Sono esclusi in ogni caso gli argomenti di natura politica o di pubblico interesse, nonché le notizie di borsa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-131

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Art. 131 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo