RegolamentoSez. III

Art. 128

In vigore dal 27 nov 1941
Nessun deposito di garanzia deve fare all'esercente il servizio chi usufruisce del solo servizio di recapito. Per il servizio di trasmissione vale l'anticipo per le conversazioni interurbane, previsto dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo al concessionario del servizio telefonico, una somma non inferiore a L. 15, che dovrà essere reintegrata in ogni momento, a richiesta del concessionario, quando sia prossima ad essere esaurita. Saranno sospese le comunicazioni telefoniche agli abbonati che non verseranno nel termine stabilito, oltre all'importo dell'abbonamento urbano e delle conversazioni interurbane, anche le tasse relative alla trasmissione fonica dei telegrammi. Sarà sospesa la trasmissione fonica dei telegrammi nei riguardi degli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-128

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Art. 128 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo