Regolamento›Sez. III
Art. 124
In vigore dal 27 nov 1941
L'istituzione degli uffici per il servizio di dettatura dei telegrammi, previsto dall'art. 228 della legge, viene stabilito dall'Amministrazione previa intesa con l'esercente del servizio telefonico.
Sono ammessi al servizio di dettatura soltanto i telegrammi redatti in lingua italiana od in altra espressamente consentita.
Salvo disposizioni in contrario, date caso per caso, sono esclusi dalla trasmissione fonica i vaglia telegrafici, i telegrammi lettera notturni, i telegrammi diramati dall'agenzia ufficiale di informazioni, i resoconti parlamentari ed i telegrammi in arrivo portanti le indicazioni «mani proprie», «fermo telegrafo», «fermo posta», od altre equivalenti.
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