RegolamentoSez. II

Art. 122

In vigore dal 27 nov 1941
Se un avviso per telefono non può essere comunicato al destinatario o un espresso non può essere recapitato per causa non imputabili all'Amministrazione o al concessionario, non spetta al richiedente la restituzione della tassa o sopratassa pagata a tale titolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-122

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Art. 122 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo