Art. 122
RegolamentoSez. II

Art. 122

134 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Se un avviso per telefono non può essere comunicato al destinatario o un espresso non può essere recapitato per causa non imputabili all'Amministrazione o al concessionario, non spetta al richiedente la restituzione della tassa o sopratassa pagata a tale titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-122