Regolamento

Art. 130

In vigore dal 27 nov 1941
Le commissioni per telefono, previste all'art. 231 della legge, sono ordinarie od urgenti. Esse saranno effettuate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-130

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