Regolamento
Art. 130
1 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Le commissioni per telefono, previste all'art. 231 della legge, sono ordinarie od urgenti.
Esse saranno effettuate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-130