Art. 130
Regolamento

Art. 130

1 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Le commissioni per telefono, previste all'art. 231 della legge, sono ordinarie od urgenti. Esse saranno effettuate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-130