Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XIVCapo I

Art. 379

In vigore dal 27 ago 1940
Hanno facoltà di conservare il gerente soltanto i ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933, purchè il gerente rivesta la qualifica di aiuto-ricevitore. In caso contrario il ricevitore deve designare un nuovo gerente che abbia la qualifica di aiuto-ricevitore.
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