Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XIII
Art. 375
In vigore dal 27 ago 1940
Il Ministero e le Intendenze di finanza, a mezzo di propri funzionari, nonché la Regia guardia di finanza, quando ne sia richiesta, esercitano ispezioni sulle ricevitorie del lotto.
I relativi verbali debbono essere rimessi all'autorità che ordinò l'ispezione.
Indipendentemente dalle ispezioni di cui sopra, la Regia guardia di finanza esercita la continua vigilanza sulle ricevitorie del lotto a norma delle disposizioni che regolano il servizio di istituto del Corpo.
I relativi verbali debbono essere rimessi all'Intendenza di finanza.
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