Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XII
Art. 373
In vigore dal 27 ago 1940
Nell'ultimo giorno dell'esercizio, a fine di gestione ed ogni qualvolta lo credesse necessario, dopo compiuta la giornaliera spedizione, l'intendente, con lo intervento del direttore della ragioneria ed alla presenza del magazziniere e del controllore, fa l'inventario esatto di tutti i bollettari contenuti nel magazzino di deposito, compresi quelli rimasti al magazziniere ed esamina se il numero dei bollettari esistenti per ogni tipo corrisponda alle risultanze della situazione giornaliera e del partitario, che dovranno essere perciò, in quel giorno, addizionati al «dare» ed all'«avere» per ciascun tipo di bollettari. Copia dell'inventario è trasmesso al Ministero con quelle proposte che l'intendente credesse opportune nel caso di differenze non giustificate.
Non appena compiute le somministrazioni dei bollettari in corrispondenza alle richieste consecutive all'ultima estrazione dell'esercizio, l'inventario relativo all'esercizio medesimo dev'essere, ove occorra, integrato con apposita dimostrazione, da farsi con l'intervento di tutti gli accennati funzionari, per determinare l'effettiva rimanenza di magazzino propria dell'esercizio, tenuto conto delle somministrazioni suddette.
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