Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XII
Art. 374
In vigore dal 27 ago 1940
Nel termine di tre mesi di cui all'art. 611 del regolamento di contabilità generale, il magazziniere ed il controllore devono rendere alla Corte dei conti il conto giudiziale a numero e quello a danaro della loro gestione.
L'uno e l'altro conto devono presentare le stesse dimostrazioni prescritte nel precedente per i corrispondenti conti amministrativi.
In calce del conto a numero, sarà inoltre apposta dichiarazione identica a quella di cui è cenno nel terz'ultimo comma di detto , per attestare la perfetta equivalenza fra il discarico quantitativo risultante dal conto medesimo dei bollettari somministrati ai gestori a titolo di accreditamenti vari ed il carico in valore portato dal conto a danaro.
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