Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XIVCapo I

Art. 378

In vigore dal 27 ago 1940
Potranno essere collocati a riposo su domanda o d'ufficio, sempre che le condizioni del fondo lo consentano, i ricevitori non provenienti dai commessi di carriera che non hanno la gestione personale da oltre un anno anche se non abbiano raggiunto i limiti di età di cui agli del presente regolamento. In tal caso sono applicabili le medesime norme stabilite in questo regolamento per i collocamenti a riposo degli altri ricevitori, semprechè l'attuale titolare della ricevitoria abbia contribuito al Fondo per il periodo minimo di 10 anni. Qualora l'attuale titolare non abbia contribuito al Fondo per detto periodo minimo, per avere avuto l'assegnazione della ricevitoria a titolo di riversibilità dell'originaria concessione, la liquidazione dell'assegno vitalizio viene effettuata come se il titolare medesimo avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 10 anni. L'assegno vitalizio liquidato a favore del ricevitore non proveniente dai commessi di carriera è riversibile a favore dei germani superstiti che avrebbero avuto diritto alla riversibilità della ricevitoria a norma dell' di questo regolamento, nella misura intera se l'assegno stesso è stato liquidato in base al periodo minimo di 10 anni di contributo al Fondo e nella misura della metà qualora il detto assegno sia stato liquidato sulla base di un periodo di contribuzione al Fondo maggiore del minimo di 10 anni.
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