Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XIV›Capo I
Art. 380
In vigore dal 27 ago 1940
Tali gerenze sono concesse dall'intendente di finanza della provincia.
Per le ricevitorie delle ultime due classi può eccezionalmente essere consentito che la gerenza sia affidata al coadiutore nel caso che il ricevitore comprovi di non trovare fra gli aiuto-ricevitori chi sia disposto a rappresentarlo nell'esercizio della ricevitoria.
Storico versioni
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