Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XIVCapo I

Art. 384

In vigore dal 27 ago 1940
I rapporti economici tra ricevitori e gerenti, inerenti all'esercizio della gerenza, devono risultare da atto scritto da rimettersi in copia all'Intendenza di finanza della provincia con la domanda di autorizzazione. Le controversie di carattere economico che insorgano debbono essere sottoposte all'esame dell'intendente di finanza della provincia per un'equa composizione, sentita l'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato che inquadra il personale delle ricevitorie del lotto.
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