Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XIV›Capo I
Art. 388
In vigore dal 27 ago 1940
Le ricevitorie conferite ad orfani od a figlie nubili mggiorenni di impiegati dello Stato o di benemeriti della Patria anteriormente all'anno 1907 a condizione di ripartirne i lucri coi propri germani, sono in caso di decesso, rinuncia o matrimonio, intestati ad altri dei germani medesimi e con l'identica condizione, sino a quando uno di essi conservi titolo alla concessione.
I mutamenti d'intestazione sono disposti con decreti del Ministro delle finanze, sentito di volta in volta, il consiglio d'amministrazione del lotto.
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