Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XIII

Art. 376

In vigore dal 27 ago 1940
Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente articolo dev'essere sempre accertato che in ciascuna ricevitoria il servizio proceda con la voluta regolarità e che il locale sia decoroso e precisamente quello riconosciuto idoneo dall'amministrazione e vi si trovino, a disposizione del pubblico, le leggi, il regolamento, il prontuario delle vincite ed i bollettini ufficiali delle estrazioni; che il ricevitore attenda personalmente all'esercizio delle sue funzioni e risieda in luogo, e se l'aiuto-ricevitore che lo rappresenta sia legalmente autorizzato; che il personale addetto possegga i requisiti voluti e non abbia rapporti con esercenti il lotto clandestino; e se, per il personale avventizio, il ricevitore abbia ottenuta la debita autorizzazione: che la ricevitoria sia costantemente aperta durante l'orario giornaliero stabilito dall'Intendenza di finanza; che le giuocate siano scritte con la massima diligenza sulle bollette e sulle matrici, siano pagate puntualmente ed integralmente le vincite, senza pretesa di compensi e sempre a preferenza quelle di minore importo, siano ben custoditi i bollettari del giuoco e ben tenuti i registri delle ricevute delle bollette vincenti; che le collettorie eventualmente aggregate alla ricevitoria siano ben condotte e se il ricevitore ne tenga in evidenza le riscossioni settimanali; che il ricevitore sia sempre fornito di una quantità di bollettari tale, per ognuno dei diversi tipi, da fargli fronteggiare tutte le richieste del pubblico. Quando all'atto dell'ispezione, il ricevitore non sia in grado di dar conto della dotazione nel modo indicato al precedente , potranno essere chieste telegraficamente le opportune notizie o provocati i necessari provvedimenti dall'Intendenza di finanza e fatte, con lo stesso mezzo, le proposte che fossero ritenute urgenti.
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