Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 263
In vigore dal 27 ago 1940
La sospensione per gli aiuto-ricevitori è applicata dal Ministero di sua iniziativa o su proposta delle Intendenze. Le Intendenze, appena avuta comunicazione dal Ministero della pronunciata sospensione, ne danno avviso al personale di vigilanza ed ai gestori delle ricevitorie della provincia.
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