Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 267
In vigore dal 27 ago 1940
Si incorre senz'altro nella destituzione per i ricevitori e nella revoca per gli aiuti-ricevitori, esclusa qualunque procedura disciplinare:
a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitto contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale delle Autorità di P. S.;
c) per i provvedimenti di polizia comportanti il confino.
Storico versioni
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