Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 269

In vigore dal 27 ago 1940
Incorre nella medesima punizione inflitta all'aiuto-ricevitore od in quella che si riconosca più appropriata, il ricevitore o l'aiuto-ricevitore che gestisce la ricevitoria, che risulti colpevole di mancata vigilanza.
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