Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 270

In vigore dal 27 ago 1940
Salva la sospensione in dipendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, non si fa luogo a punizioni applicabili dal Ministero, se non dopo aver contestato gli addebiti al ricevitore od all'aiuto-ricevitore con invito a presentare le loro giustificazioni e discolpe nel termine di giorni quindici.
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