Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 270
In vigore dal 27 ago 1940
Salva la sospensione in dipendenza di procedimenti penali o di inchieste amministrative, non si fa luogo a punizioni applicabili dal Ministero, se non dopo aver contestato gli addebiti al ricevitore od all'aiuto-ricevitore con invito a presentare le loro giustificazioni e discolpe nel termine di giorni quindici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-270