Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 271
In vigore dal 27 ago 1940
In caso di infrazione disciplinare l'Intendente di finanza ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, oppure qualora ritenga che la sanzione sia di competenza del Ministero, di riferirne all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.
L'Ispettorato venuto con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli accertamenti che ritenga necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-271