Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 259
In vigore dal 27 ago 1940
La censura, la riduzione dell'aggio ed il ritardo nella promozione sono applicati dall'intendente di finanza della provincia, il quale, prima di infliggere tali punizioni, deve invitare il ricevitore o l'aiuto-ricevitore a giustificarsi. La punizione debitamente motivata viene comunicata agli interessati per iscritto.
Copia della comunicazione è immediatamente rimessa al Ministero insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali del ricevitore dell'aiuto-ricevitore.
Storico versioni
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