Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 260
In vigore dal 27 ago 1940
Contro i provvedimenti dell'Intendente che infliggono le punizioni della censura o della riduzione dell'aggio o del ritardo nella promozione, è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero delle finanze, il quale provvede, su motivata proposta del Consiglio d'amministrazione del lotto.
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