Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 260

In vigore dal 27 ago 1940
Contro i provvedimenti dell'Intendente che infliggono le punizioni della censura o della riduzione dell'aggio o del ritardo nella promozione, è ammesso, entro 15 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero delle finanze, il quale provvede, su motivata proposta del Consiglio d'amministrazione del lotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-260

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo