Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 261

In vigore dal 27 ago 1940
La sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, la revoca e la destituzione per i ricevitori, nonché la revoca per gli aiuto-ricevitori sono applicate dal Ministero di sua iniziativa o su proposta delle Intendenze, sentito il parere motivato dei Consiglio d'amministrazione del lotto.
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