Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 257

In vigore dal 27 ago 1940
La sospensione da un mese ad un anno è applicabile: a) per recidiva in mancanze già punite con il ritardo nella promozione; b) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa e sociale dello Stato; c) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la Cessione dell'esercizio di ricevitorie; d) per condotta morale biasimevole; e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta o difetto di rettitudine; f) per grave insubordinazione; g) per offesa al decoro dell'Amministrazione; h) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.
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