Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 257
In vigore dal 27 ago 1940
La sospensione da un mese ad un anno è applicabile:
a) per recidiva in mancanze già punite con il ritardo nella promozione;
b) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa e sociale dello Stato;
c) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la Cessione dell'esercizio di ricevitorie;
d) per condotta morale biasimevole;
e) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta o difetto di rettitudine;
f) per grave insubordinazione;
g) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
h) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori.
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