Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 252
In vigore dal 27 ago 1940
Il ricevitore incorre nella revoca indipendentemente da ogni azione penale;
a) per recidiva in mancanze già punite con la sospensione;
b) per cessione dell'esercizio della ricevitoria;
c) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;
d) per mancata fede al giuramento sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;
e) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere al ricevitore la fiducia dell'Amministrazione.
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