Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 250
In vigore dal 27 ago 1940
La riduzione dell'aggio non può superare il quinto ed avere durata superiore a 6 mesi, ed è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;
b) per contegno poco corretto verso i superiori;
c) per condotta morale biasimevole;
d) per insubordinazione;
e) per tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente.
L'importo dell'aggio non corrisposto ai ricevitori per la inflitta punizione è devoluto a favore del Fondo di Previdenza.
Storico versioni
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