Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 251

In vigore dal 27 ago 1940
La sospensione dal servizio con privazione dell'aggio può durare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di un anno ed importa l'allontanamento dal servizio. Essa, è inflitta: a) per recidiva nei fatti che diedero in precedenza motivo a riduzione dell'aggio o per maggiore gravità di essi; b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa, all'Amministrazione o ai superiori, o che danneggiano il prestigio ed il credito dello Stato; c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; d) per grave insubordinazione; e) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quello dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio; f) per offesa al decoro dell'Amministrazione; g) per qualunque manifestazione collettiva che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o diminuirne l'autorità; h) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; i) per non aver effettuato in tutto od in parte il versamento dell'incasso estrazionale nel termine stabilito dal primo comma dell' del R. decreto-legge 19 ottobre 1938; k) per incetta di giuoco fuori della ricevitoria; l) per non avere, in caso di molte vincite ed insufficienza di fondi, pagate con precedenza le vincite di minore importo; m) per ottenuta concessione di gerente su motivi simulati; n) per false dichiarazioni sul servizio o sulla condotta, del personale dipendente; o) per abusi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, quand'anche non ne sia derivato danno all'Erario.
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