Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 248
In vigore dal 27 ago 1940
Ai ricevitori che violino gli obblighi d'ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le seguenti punizioni da annotarsi nello stato di servizio;
1) la censura;
2) la riduzione dell'aggio;
3) la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio;
4) la revoca;
5) la destituzione.
Storico versioni
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