Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 248

In vigore dal 27 ago 1940
Ai ricevitori che violino gli obblighi d'ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le seguenti punizioni da annotarsi nello stato di servizio; 1) la censura; 2) la riduzione dell'aggio; 3) la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio; 4) la revoca; 5) la destituzione.
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