Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 253
In vigore dal 27 ago 1940
Il ricevitore incorre nella destituzione indipendentemente da ogni azione penale:
a) per maggiore gravità dei casi previsti nell'articolo precedente;
b) per avere favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;
c) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;
d) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;
e) per offesa alla persona del Re Imperatore, alla Famiglia Reale, al Capo del Governo, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.
Storico versioni
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