Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo XII
Art. 258
In vigore dal 27 ago 1940
La revoca indipendentemente da ogni azione penale, è applicabile:
a) quando l'aiuto-ricevitore, già punito una o più volte con la sospensione per il massimo periodo di un anno, ricada in una mancanza punibile con la sospensione;
b) per aver favorito od in qualsiasi modo partecipato alla tenuta del lotto clandestino;
c) per aver promosso o favorito in qualsiasi modo la cessione del locale della ricevitoria o per averne comunque determinato la perdita;
d) per mancata fede al giuramento sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso;
e) per trasgressioni od altri fatti di tale natura da far perdere all'aiuto-ricevitore la fiducia dell'Amministrazione.
Storico versioni
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