Art. 250
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 250

288 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
La riduzione dell'aggio non può superare il quinto ed avere durata superiore a 6 mesi, ed è inflitta: a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi; b) per contegno poco corretto verso i superiori; c) per condotta morale biasimevole; d) per insubordinazione; e) per tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente. L'importo dell'aggio non corrisposto ai ricevitori per la inflitta punizione è devoluto a favore del Fondo di Previdenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-250