Art. 263
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo XII

Art. 263

301 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
La sospensione per gli aiuto-ricevitori è applicata dal Ministero di sua iniziativa o su proposta delle Intendenze. Le Intendenze, appena avuta comunicazione dal Ministero della pronunciata sospensione, ne danno avviso al personale di vigilanza ed ai gestori delle ricevitorie della provincia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-263