Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo I
Art. 7
In vigore dal 21 dic 1940
Le Università che, per conto del Ministero dell'educazione nazionale, esercitano la vigilanza sulle Scuole di ostetricia autonome riferiscono al Ministero dei risultati delle visite e delle ispezioni compiute nell'esercizio della vigilanza medesima, comunicando i provvedimenti adottati in ordine all'andamento didattico e segnalando gli inconvenienti da esse eventualmente rilevati per quanto attiene all'andamento amministrativo delle Scuole stesse e formulando le proposte per eliminare gli inconvenienti stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-7