Regolamento per le Scuole di ostetricia›Capo I
Art. 8
In vigore dal 21 dic 1940
L'anno finanziario decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.
In quanto non contrastino con le disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate, per le Scuole di ostetricia, le norme didattiche, amministrative e contabili vigenti per le Università ed inoltre, per ciascuna Scuola, quelle comprese nel regolamento interno dell'Università alla cui vigilanza è sottoposta.
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