Regolamento per le Scuole di ostetriciaCapo II

Art. 12

In vigore dal 21 dic 1940
I professori-direttori sia delle Scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie, sia delle Scuole autonome, hanno l'obbligo d'impiegare nell'insegnamento non meno di sei ore settimanali, in conformità dell'orario che viene, di anno in anno, stabilito dalla Facoltà di medicina e chirurgia. I professori-direttori possono affidare una parte dell'insegnamento al personale assistente e tecnico sotto la propria responsabilità. Essi hanno l'obbligo di inviare al rettore dell'Università, per l'esame da parte della Facoltà di medicina e chirurgia, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il programma delle lezioni che intendono svolgere e, alla chiusura dell'anno medesimo, il registro con gli argomenti delle lezioni impartite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-24;1630#art-rpl-12

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